scioglimento
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza del 15 novembre 2023 ha accolto l’appello dell’ex Sindaco Cimmino e degli amministratori ricorrenti, sotto un duplice profilo, dichiarando la nullità della sentenza emessa dal Tar del Lazio.

Il Giudice di appello ha rilevato anzitutto che i ricorrenti non hanno potuto svolgere nel giudizio di primo grado “compiutamente” il proprio diritto di difesa a fronte del mancato deposito da parte del Ministero dell’Interno degli atti istruttori del procedimento di scioglimento comunale.

Secondo il Consiglio di Stato “non può infatti essere escluso che il difetto istruttorio si sia riverberato sull’adeguatezza delle contestazioni degli appellanti che hanno formulato le proprie doglianze, anche con il mezzo dei motivi aggiunti, solo sulla base delle motivazioni contenute nelle relazioni prefettizie senza prendere visione degli atti dell’istruttoria”.

D’altra parte, precisa il Giudice “forse neppure il Tar, in relazione alla insufficiente riposta ad una esigenza probatoria dallo stesso manifestata, si è potuto trovare nella condizione di esercitare il suo sindacato in una misura completa”.

Il Consiglio di Stato ha altresì rilevato che la motivazione della sentenza di primo grado risulta “meramente apparente” ed estamemente “generica”, nella quale non è rinvenibile alcun riferimento argomentato ai vari elementi indiziari sui quali si è basato il censurato decreto di scioglimento, e non consente in alcun modo di comprendere il percorso logicogiuridico su cui il Tar ha fondato le proprie conclusioni, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un ragionamento il risultato cui si perviene.

In particolare “la decisione non ha individuato le ragioni ulteriori rispetto alla generica affermazione della sua infondatezza, di cui, però, non viene dato puntualmente conto e spiegazione, se non attraverso l’utilizzo di astratti principi”.

Il Tar, secondo la decisione, avrebe dovuto esaminare le circostanze fattuali anche alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e non solo con l’indicazione dell’elenco di taluni elementi indizianti sulla contiguità tra gli organi comunali e la criminalità organizzata (ad esempio, sono indicate genericamente alcune operazioni di polizia giudiziaria senza collegarle all’incidenza sui presupposti di legge per l’adozione del provvedimento impugnato o la “riscontrata rete di rapporti parentali e di frequentazioni che esisteva da taluni amministratori e esponenti delle locali consorterie”, senza un giudizio sulla loro univocità e rilevanza).

A fronte dell’annullamento della sentenza di primo grado, il Tar Lazio sarà chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità del provvedimento di scioglimento comunale alla luce delle chiare statuizioni del Consiglio di Stato.

“Questo dispositivo conferma l’esigenza di chiarezza rispetto ad un provvedimento sul quale fin da subito abbiamo espresso le nostre perplessità. Sin dall’inizio eravamo certi che la sentenza del Tar era priva di elementi e di motivazioni che hanno portato ad uno scioglimento che ha colpito l’intera città e che ci ha portato a fare ricorso al Consiglio di Stato. Il testo prodotto dai giudici, stando ai contenuti, farà giurisprudenza”. Così Gaetano Cimmino, già sindaco di Castellammare di Stabia.