La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox. Annullati. Addio a multa e taglio dei punti patente perché l’autovelox si trova a meno di un chilometro dal cartello con la velocità massima.
E il principio vale anche se il segnale ripete il limite precedente. Non conta, infatti, che lo spazio minimo fra il cartello e l’apparecchio di rilevamento elettronico serva a consentire al conducente del veicolo di ridurre l’andatura del mezzo senza rischi: il segnale contiene comunque un’imposizione al di là dell’esistenza di un precedente limite e della relativa entità. È quanto emerge dall’ordinanza 25544/2023 pubblicata il 31 agosto 2023 dalla seconda sezione civile della Cassazione. Bocciato il ricorso proposto dall’Unione dei Comuni proposto dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara: diventa definitiva la decisione che annulla la decurtazione dei punti patente e la sanzione di 550 euro per la violazione dell’articolo 142, comma nono, Cds; il tutto per l’inosservanza della distanza minima fra il limite di velocità e la postazione dell’apparecchio di rilevamento elettronico. Non ha pregio la tesi dell’amministrazione locale: chiede sia disapplicato per irragionevolezza il capo 7.6 allegato dal dm 282/17 che dà attuazione all’articolo 25 secondo comma della legge 120/10. La distanza minima di un chilometro, secondo l’ente locale, dovrebbe essere necessaria soltanto quando il segnale impone di abbassare per la prima volta la velocità e se il un segnale che si limita a ripetere il limite precedente. Il dm 282/17, tuttavia, dispone che «nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo dell’intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento». Il dm sarebbe irragionevole perché equipara l’intersezione di strada ove il limite di velocità è minore, come nel nostro caso, all’ipotesi in cui il limite di velocità è maggiore. Ma il segnale prescrive comunque un divieto - quello di superare quella determinata velocità, per quanto il limite sia preesistente - mentre il dm risponde a un’esigenza di semplificazione «che difficilmente lo espone a rilievi sul fronte della ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione». Insomma, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.